(massima n. 1)
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario recante condanna del privato ad un fare, la giurisdizione dello stesso giudice ordinario, con riguardo al procedimento di esecuzione di tale sentenza, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., nonché con riguardo al giudizio di opposizione avverso l'esecuzione medesima, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non può trovare limitazioni o deroghe per il fatto che l'attuazione di quell'obbligo implicherebbe indebite interferenze in un settore in cui la pubblica amministrazione esercita poteri discrezionali, come quello delle opere edilizie, trattandosi di circostanza che non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice dell'esecuzione o dell'opposizione all'esecuzione, ma solo il merito delle questioni alla sua decisione affidate, e che inoltre, per quanto riguarda la sua eventuale rilevanza sulla giurisdizione del giudice che ha reso quella sentenza posta in esecuzione, resta preclusa dalla formazione del giudicato.