(massima n. 1)
In sede di esecuzione forzata di una sentenza di condanna alla demolizione di edificio, passata in giudicato, le questioni attinenti alla compatibilitą di detta condanna con i poteri dell'autoritą municipale in materia urbanistica restano precluse dalla formazione di detto giudicato e non interferiscono sulla giurisdizione del pretore, in ordine alla determinazione delle modalitą della esecuzione a norma dell'art. 612 c.p.c., né possono autorizzare un'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni adottate in proposito dal pretore medesimo, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali, non amministrativi.