(massima n. 1)
Alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte consegue la condanna del datore di lavoro ad adibire nuovamente il dipendente alle precedenti mansioni, essendo egli obbligato a rimuovere gli effetti dell'atto illegittimo, ma tale condanna ad un facere, oltre a non essere coercibile, non è equiparabile all'ordine di reintegrazione previsto, per le ipotesi di declaratoria di inefficacia, annullamento o nullità del licenziamento, dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che ha i caratteri della tipicità e dell'eccezionalità ed efficacia reale. (Nella specie il giudice di primo grado aveva ordinato alla società convenuta di riassegnare il lavoratore alle precedenti mansioni o ad altre di equivalente contenuto professionale; il giudice di appello, nel confermare tale sentenza, aveva in motivazione affermato l'applicabilità in via analogica dell'art. 18 legge n. 300 del 1970; la S.C. ha confermato quest'ultima sentenza correggendone la motivazione in base al riportato principio, nonché rilevando che «l'ordine» giudizialmente rivolto al datore di lavoro equivale ad una condanna ad un facere e dichiarando la mancanza di interesse del datore di lavoro a dolersi del riferimento nella pronuncia di condanna anche a mansioni equivalenti).