(massima n. 1)
I provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutivitą, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza ad un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di esecuzione che si svolge ex officio iudicis. Pertanto, la loro esecuzione deve avvenire omettendo l'osservanza delle formalitą dell'ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto, bastando, nei confronti dell'intimato, che il provvedimento sia notificato in forma esecutiva, con la conseguenza che le spese del precetto, ove intimato, non sono ripetibili.