(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2933 c.c. l'inadempimento dell'obbligo di non fare può dare luogo ad esecuzione forzata in danno dell'obbligato solo qualora la condotta del trasgressore siasi concretizzata in un quid novi, suscettibile di essere posto coattivamente nel nulla, giacché soltanto in tal caso l'intervento del giudice può determinare il ripristino della situazione preesistente, compromessa ed alterata dal soggetto che era tenuto ad astenersi da qualsiasi modificazione. (In applicazione di tale principio si è, nella specie ritenuto che l'intimazione — emessa nel corso di un procedimento possessorio a carico del titolare di un frantoio — non fosse eseguibile in forma specifica mediante distruzione delle strutture del frantoio stesso potenzialmente idonee a consentire scarichi siffatti).