(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata di un obbligo di fare, il ricorso alla procedura prevista dall'art. 612 c.p.c., affinché siano determinate le modalitą dell'esecuzione, non č necessario nella particolare ipotesi in cui la stessa sentenza costituente titolo esecutivo abbia, con una statuizione di carattere ultrattivo, gią disposto al riguardo, affidando il relativo incarico da svolgersi d'ufficio, pur se nel contraddittorio delle parti, dopo la conclusione del processo di cognizione ad un consulente tecnico gią nominato nel corso di tale processo.