(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, l'annullabilitā in sede giudiziale di una delibera dell'assemblea dei condomini per ragioni di merito, attinenti all'opportunitā ed alla convenienza della gestione del condominio č configurabile solo nel caso di decisione viziata da accesso di potere, cioč per un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109 primo comma n. 1 c.c.). Pertanto, con riguardo ad una delibera (nella specie, revoca di precedente licenziamento del portiere), che risulti fondata su dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione (nella specie, constatazione del ripristino del rapporto di fiducia con il portiere), deve ritenersi precluso il sindacato del giudice dei merito, in ordine all'uso da parte dell'assemblea dei condomini della detta facoltā di apprezzamento, oltre i limiti consentiti dall'indagine per l'accertamento dell'eccesso di potere.