(massima n. 1)
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 614, secondo comma, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, ben può l'opponente in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese. Inoltre, poiché il rapporto processuale tra creditore e debitore è oggettivamente autonomo e scindibile rispetto a quello intercorrente tra il creditore ed il prestatore d'opera che ha eseguito i lavori, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo, essendo onere, se mai, del creditore medesimo chiamare in causa il terzo cui abbia anticipato le spese per esserne garantito.