(massima n. 1)
I provvedimenti previsti dall'art. 610 c.p.c., in quanto destinati ad esplicare un effetto temporaneo senza alcun pregiudizio sui diritti delle parti, devono essere, di regola, adottati con la forma del decreto o tutt'al più dell'ordinanza, e non sono suscettibili di impugnazione, anche perché non vincolano il giudice che li ha emessi il quale può pure modificarli per adattarli alla concreta situazione di fatto. Peraltro, qualora detti provvedimenti, benché adottati nelle forme predette, non si limitino a risolvere difficoltà di ordine materiale insorte nel corso dell'esecuzione, ma implichino la risoluzione di questioni relative al diritto di procedere all'esecuzione, essi esulano dall'ambito della norma indicata e, anziché rivestire carattere meramente ordinatorio, dimostrano di avere un vero e proprio contenuto decisorio che consente di attribuire ad essi natura di sentenza soggetta ad impugnazione. (Nella specie, versandosi in tema di esecuzione per consegna di merce depositata «allo Stato estero» in «magazzino franco», il pretore aveva ritenuto che non si potesse ordinare all'ufficiale giudiziario di procedere effettuando la consegna, ancorché simbolica, trattandosi di merce non libera né trasferibile in quanto ancora soggetta a vincolo doganale. Il gravame dell'interessato era stato dal tribunale dichiarato inammissibile, come proposto avverso provvedimento adottato a sensi dell'art. 610 e non soggetto a gravame. La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima).