(massima n. 1)
In sede di esecuzione per rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l'ufficiale giudiziario, ove l'esecutato non provveda all'asporto, può disporne, oltre che il trasporto in altro luogo, la custodia sul posto anche affidata ad un terzo, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, nei confronti dell'esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento, salvo l'obbligo dell'esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione anticipandone le spese.