(massima n. 1)
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtł della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista č legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.