(massima n. 1)
In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione forzata immobiliare, l'opposizione all'esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l'espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all'opponente e che perciò l'acquirente non ha diritto di procedere all'esecuzione.