(massima n. 1)
Nell'esecuzione su beni indivisi, il giudizio cognitivo diretto allo scioglimento della comunione, pur subordinando alla sua conclusione la procedura esecutiva, rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello. Conseguentemente, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui sia stato sospeso il processo e sia stata disposta la divisione, non può essere valutata alla stregua di un provvedimento istruttorio emesso nel corso dell'ordinario processo cognitivo divisionale, né l'«avviso» di tale ordinanza può sostituire la «chiamata in giudizio» prevista dall'art. 1113, terzo comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.