(massima n. 1)
A norma dell'art. 597 c.p.c. secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente» l'assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontą di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell'esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.