(massima n. 1)
Nelle cause di rendiconto, in mancanza di indicazione o dichiarazione di valore da parte dell'attore, la competenza si presume del giudice adito, ove il convenuto non contesti il valore presunto. Nel caso di contestazione il giudice può ricavare detto valore ai fini della competenza dagli atti di causa ed anche da nozioni di fatto di comune esperienza.