(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall'amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.