(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non č suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietā e della definitivitā.