(massima n. 2)
Si ha improseguibilitā del procedimento esecutivo, per il caso in cui il debitore provveda a soddisfare interamente il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, anche quando tale soddisfacimento, in esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, atteso che, anche in questa situazione, non č ancora esaurito l'iter processuale rivolto all'individuazione del soggetto in cui favore dovrā essere operato il trasferimento coattivo del bene pignorato, richiedendosi all'uopo, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., una gara fra l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento. Tale gara, pertanto, resta preclusa dalla sopravvenienza di quel soddisfacimento dei creditori, con il conseguente diritto del debitore esecutato di ottenere la restituzione del bene pignorato.