Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 13013del 31 maggio 2006
(1 massima)
(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, anche l'I.V.A. rientra tra le spese di vendita da depositarsi in cancelleria, ai sensi dell'art. 580 cod proc. civ., per offrire all'incanto.