(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare non è affetta da nullità perché contra legem, la convenzione stipulata prima dell'incanto con la quale le parti stabiliscono che una sola di esse concorra, a spese comuni, all'asta del bene espropriato, con l'impegno di trasferire all'altra parte, in caso di aggiudicazione, la metà di detto bene, in quanto la legge, come non vieta che ad un incanto concorrano congiuntamente due o più soggetti, in vista di un comune interesse all'acquisto, così non vieta che uno od alcuni di costoro diano mandato ad uno dei cointeressati di partecipare all'asta anche in loro nome o nel loro interesse.