(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma terzo, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell'immobile pignorato non č suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietā e della definitivitā, pur rimanendo possibile, per il terzo avente titolo alla prosecuzione della legittima detenzione dell'immobile (come il conduttore "iure locationis"), formulare opposizione all'esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode.