(massima n. 1)
Nella esecuzione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro oggetto del pignoramento è non tanto una quota pari al credito per il quale l'esecutato agisce in forza del titolo esecutivo notificato, quanto la somma, unitaria e frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore. Il credito indicato dall'esecutante, a norma dell'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., costituisce, infatti, soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori, previsto dall'art. 551 c.p.c. — il quale rinvia agli artt. 525 e seguenti — incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante.