(massima n. 1)
In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il credito sia successivamente ceduto a terzi, il debitore ceduto, ove opponga che detto credito, in data anteriore alla cessione, sia stato assoggettato a sequestro, ben può opporre la propria impossibilità ad adempiere, invocando la propria posizione di terzo-custode del credito.