(massima n. 1)
Nel pignoramento presso terzi, la mancata contestazione del debitore sulla entitą del credito indicato dal creditore procedente nella fase di individuazione del bene da vincolare, che si compie attraverso la complessa procedura indicata dagli artt. 547 e 548 c.p.c., non preclude la possibilitą della opposizione del debitore medesimo nella fase di attuazione della pretesa del creditore, che si realizza con l'assegnazione del credito.