(massima n. 1)
In relazione alla disciplina dell'espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c., la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. deve includere, con riferimento alle posizioni giuridiche attive del lavoratore subordinato debitore esecutato, l'indicazione delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto, in quanto intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura, e corrispondenti ad un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità; qualora il terzo mantenga il silenzio in merito al trattamento di fine rapporto, dovuto per legge e di cui sono possibili anticipazioni soltanto parziali, la dichiarazione non va considerata come negativa, dovendo il giudice dell'esecuzione colmare la lacuna istruttoria in ordine al quantum debeatur chiamando il terzo a chiarimento onde ottenere risposta. (Nella specie, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva rigettato, considerando negativa la dichiarazione, l'istanza di assegnazione delle somme pignorate, mentre il tribunale aveva annullato detta ordinanza; la S.C. ha confermato detto provvedimento, rivedendone però la motivazione ex art. 384, comma secondo, c.p.c., con l'enunciazione del principio di diritto soprariportato).