(massima n. 1)
Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l'entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l'onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione. Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l'assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell'incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all'entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita apposita opposizione all'esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l'ordinanza di assegnazione.