(massima n. 1)
Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) č un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrą, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciņ provvedere «in conformitą», come previsto dalla norma indicata.