(massima n. 1)
In tema di vendita di beni acquisiti al fallimento, le riserve che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, formuli prima di provvedere al pagamento del residuo prezzo, possono dar luogo ad ipotesi di inadempienza o decadenza, secondo la previsione di cui agli artt. 540 e 587 c.p.c., ma non toccano l'originaria validitą ed efficacia dell'atto di aggiudicazione.