(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata di beni mobili, possono essere sottoposte a pignoramento, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, i crediti del debitore e le cose di sua proprietą che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre; nel caso, invece, si tratti di cose che si trovino in luoghi non appartenenti al debitore ma delle quali questi possa direttamente disporne, la forma del pignoramento deve essere quella prevista dall'art. 513, comma terzo, c.p.c. Pertanto, in caso di beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, la quale li possiede per il tramite necessario dei suoi organi rappresentativi persone fisiche, che li detengono per conto e nell'interesse dell'ente, la disponibilitą esclusiva, richiesta dall'art. 513 cit. resta alla persona giuridica; conseguentemente il pignoramento in danno di quest'ultima deve seguire la forma dell'espropriazione mobiliare presso il debitore e non quella dell'espropriazione presso terzi prevista dall'art. 543, primo comma, cod. cit.