(massima n. 1)
In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una societą (nella specie, a r.l.), quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della societą debitrice, che ivi svolga la sua normale attivitą amministrativa con l'arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimitą la valutazione del giudice di merito che, in virtł dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietą, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, č reso altresģ verosimile dalla reale destinazione all'attivitą esercitata.