(massima n. 1)
La forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilitā materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietā dovrā fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, č presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 c.p.c. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilitā dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, č dettato dall'art. 2914, n. 1), c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha ritenuto che l'acquisto di tre trattori da parte della societā terza opponente non fosse opponibile al creditore pignorante per non esser stato il relativo conferimento in societā trascritto prima del pignoramento).