(massima n. 1)
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolaritą in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attivitą svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare č meramente esecutiva, č preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.