(massima n. 1)
Poiché ne procedimento esecutivo l'onere delle spese processuali non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, non contenuto decisorio ma solo una funzione di verifica del relativo credito del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita di beni pignorati e, potendo essere, conseguentemente, contestato nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512 c.p.c., non può essere impugnato con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.