(massima n. 1)
Se la causa della sospensione del procedimento esecutivo, disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., viene a cessare in seguito alla definizione della controversia mentre č ancora operante un provvedimento del giudice di cognizione (nella specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione) che nel frattempo abbia sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il termine per la riassunzione del processo esecutivo non comincia a decorrere se non dal momento in cui, cessando gli effetti del provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio di cognizione, il titolo riacquista l'efficacia esecutiva.