(massima n. 1)
Qualora, nel corso di esecuzione mobiliare individuale sui beni del fallito, promossa dall'esattore delle imposte dirette nell'esercizio della facoltą conferitagli dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, insorga contestazione sulla distribuzione del ricavato, fra l'esattore medesimo ed il curatore del fallimento, in rappresentanza dei creditori concorsuali, il giudice dell'esecuzione deve, a termini dell'art. 512 c.p.c., rimettere la relativa controversia al tribunale fallimentare, funzionalmente competente a norma dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Infatti, la legittimitą della esecuzione esattoriale in costanza del fallimento e l'attribuzione della sua competenza al pretore quale giudice dell'esecuzione non possono influire sulla competenza per l'autonomo giudizio di cognizione, originato dalle contestazioni tra esattore e curatore del fallimento ed incidente sulla par condicio creditorum.