(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale, nel procedimento previsto dall'art. 512 c.p.c. per la risoluzione delle controversie sulla distribuzione della somma ricavata, il giudice dell'esecuzione rimette le parti davanti al giudice competente per valore ha contenuto decisorio ed č quindi impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte.