(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, nelle controversie in sede di distribuzione del ricavato, mentre il debitore esecutato è sempre parte necessaria, avendo la decisione in ogni caso effetto nei suoi confronti, il medesimo principio non può affermarsi con carattere di assolutezza con riguardo ai creditori concorrenti, potendosi profilare casi nei quali la controversia non svolga alcun effetto nei confronti di taluno di essi. Ciò è confermato, per un verso, dalla disposizione del secondo comma dell'art. 512 c.p.c., secondo la quale, se il giudice non sospende totalmente il procedimento, procede alla distribuzione della parte del ricavato non controversa; per l'altro, dalla circostanza che, in tema di legittimazione alla proposizione dell'opposizione ex art. 512 c.p.c., il creditore concorrente può considerarsi legittimato alla impugnazione solo quando il ricavato sia insufficiente ed egli possa trarre vantaggio dalla contestazione dell'altrui collocazione. Quanto all'aggiudicatario, questi non può in nessun caso essere parte necessaria nelle controversie di cui si tratta, in quanto la distribuzione del ricavato della vendita tra i creditori non incide in alcun modo sulla sua posizione.