(massima n. 1)
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell'art. 512 c.p.c., avuto riguardo alla sostanziale identitą, strutturale e funzionale, dell'incidente cognitivo in sede distributiva con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. - espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 - ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonché all'inoperativitą della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell'interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.