(massima n. 1)
L'opposizione ex art. 512 c.p.c. e quella proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l'una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l'altra, invece, a partire da tale momento). Ne consegue che fino a quando l'opposizione ex art. 615 cod. prc. civ. risulti ancora "sub iudice", e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti - tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta - con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., né essere valutati automaticamente dal giudice dell'esecuzione.