(massima n. 1)
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o pił creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell'ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all'art. 511 citato, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtł del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accertazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra pił cessionari del medesimo credito.