(massima n. 1)
La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione; le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione; la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione sicché trattasi in tal caso, di opposizione agli atti esecutivi che va decisa con sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato con ordinanza la domanda di sostituzione, perché basata su una scrittura privata non costituente titolo esecutivo; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto che il g.e. avesse adottato un provvedimento preclusivo della possibilità di intervento sostitutivo, avente valore di sentenza, come tale non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopraenunziato, ha cassato la sentenza declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rinviando gli atti allo stesso giudice perché esamini nel merito l'ordinanza di assegnazione davanti a lui impugnata ex art. 618 c.p.c.).