(massima n. 1)
L'assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., da parte dell'assegnatario del bene pignorato non integra un atto esecutivo e, pertanto, in relazione a detta assunzione, ancorché essa sia anteriore al provvedimento di assegnazione, non può trovare applicazione l'art. 2929 c.c., concernente la «nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione».