(massima n. 1)
. . . il creditore pignorante č legittimato ad espropriare pił di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualitą nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimitą del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso. . . .