(massima n. 1)
L'importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati, determinato con ordinanza del giudice dell'esecuzione, consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. In ipotesi di esecuzione nei confronti di pił soggetti che, come nel caso di specie presentino unitamente l'istanza di conversione, devono essere conteggiati i crediti dei creditori intervenuti, indipendentemente dalla circostanza che tali crediti riguardino alcuni o tutti i debitori esecutati.