(massima n. 1)
I provvedimenti emessi dal pretore in qualità di giudice dell'esecuzione sulle istanze di revoca o modifica di un proprio, precedente provvedimento non sono impugnabili con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., poiché il provvedimento reso su dette istanze può risolversi o in una modifica pregiudizievole della situazione in cui, in precedenza, versava una parte, ed allora questa potrà impugnarlo (a seconda dei casi) con l'opposizione agli atti o con reclamo, ovvero in una statuizione non arrecante, alla predetta, alcun ulteriore pregiudizio, ed allora questa, non trovandosi in una posizione di soccombenza diversa da quella in cui già si trovava, non è legittimata alla proposizione del ricorso senza aver prima esperito gli altri mezzi di impugnazione contenziosa accordatale dall'ordinamento per rimuovere detta situazione.