(massima n. 2)
L'art. 632, secondo comma, periodo secondo, c.p.c., relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non č riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell'art. 511 c.p.c.), poiché l'ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire, e che l'estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L'estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l'assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., gli atti gią compiuti, compreso il pignoramento.