(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 c.p.c.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sģ che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integritą del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o pił dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis c.p.c. L'omessa indicazione, nell'attestazione dell'atto, della dicitura «atto di integrazione del contraddittorio» (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullitą, giusta disposto dell'art. 156 c.p.c.