(massima n. 1)
Nel processo esecutivo non č configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poichč nel procedimento disciplinato dall'art. 485 c.p.c. la comparizione delle parti č preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestā di ordine del giudice dell'esecuzione, l'omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sč la nullitā degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l'opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti. Nč detto principio contrasta con il disposto dell'art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.