(massima n. 1)
L'opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non giā quello della sospensione dell'esecuzione, che č istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 c.p.c.