(massima n. 1)
Il principio che il precetto non essendo un atto giudiziale, bensì un atto preliminare, ancorché necessario, del processo esecutivo, può essere sottoscritto dalla sola parte o anche da un suo rappresentante sostanziale, senza che allo stesso si applichino le disposizioni sulla rappresentanza negli atti processuali, ivi comprese quelle che prescrivono che il conferimento della procura deve, di regola, precedere l'atto al quale si riferisce, trova applicazione anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione immediata e di pignoramento mobiliare, il quale può essere richiesto all'ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte o da persona dalla stessa incaricata.